Gli indossatori di scudetti altrui, iscrivendosi al campionato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice sportivo (2007), hanno di fatto manifestato il libero consenso all'applicazione delle nuove regole nella loro interezza, compresa quella che prevede il nuovo termine prescrizionale più lungo. Otto anni dall'illecito commesso come da paragrafo "c" Art.25 nuovo CGS: "Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo o di violazione della normativa antidoping".
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