"Si ritiene, altresì, che dalla documentazione in atti emergano anche fatti integranti la violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, del CGS, costituenti cioè illecito sportivo, nella duplice modalità esplicativa di condotte tese ad ottenere un vantaggio in classifica per la propria squadra e di condotte tese ad interferire su una singola gara, alterandone l'andamento e/o il risultato, in ipotesi ascrivibili ai soggetti le cui posizioni sono state partitamente esaminate."
Seguiranno aggiornamenti...
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