Oggi voglio mettere in risalto il lavoro dei ragazzi a 5 Stelle, entrare nello specifico, occuparmi, come non fanno giornali, radio e televisioni, dei contenuti che vengono realizzati e discussi all’interno delle aule istituzionali. La sede è Palazzo Madama, la senatrice a 5 Stelle è Paola Taverna, che dal giorno dell’insediamento ha svolto il lavoro che potrete consultare qui. Quello che il Fango Minuto Per Minuto metterà sotto gli occhi di tutti coloro che ci seguono è l’Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00015, pubblicato il 9 aprile 2013, nella seduta n. 10, riguardante la Tares. Buona lettura e divulgate, altrimenti queste cose non le sapremo mai.
Il Senato,
premesso che:
la tariffa di igiene ambientale o Tia (nella sua ulteriore specificazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) è stata centrale per il sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni introdotto in Italia dal decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto decreto Ronchi) ed era destinata a sostituire progressivamente la Tarsu, la tassa sui rifiuti solidi urbani, perché sistema che meglio rispettava le indicazioni della Comunità Europea;
il Commissario europeo per l’ambiente Janez Potocnik, partecipando nel mese di marzo 2013 a un seminario sugli Stati membri che segnano ritardi nella gestione sostenibile dei rifiuti, ha evidenziato come è necessario, per recuperare tale ritardo, che ogni singolo Stato preveda l’utilizzo di strumenti economici per migliorarne la gestione con sistemi di responsabilità del produttore e incentivi per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, come sistemi che adottano il principio del “paghi quanto butti”, nonché con previsione di tasse e divieti relativi allo smaltimento in discarica e all’incenerimento ed il miglioramento del monitoraggio e delle statistiche sull’incremento del tasso di raccolta differenziata. Questo nel rispetto dell’indirizzo comunitario volto al superamento del criterio della quantità della raccolta differenziata quale indice per accedere ai finanziamenti europei, che dovrà essere sostituito con la quantità di materiale che si invierà al sistema di riciclo, ciò che comporterà una migliore governance nonché un aggiornamento delle strategie di gestione dei rifiuti e delle misure volte a una maggiore sensibilizzazione dei cittadini;
il decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha previsto la sua sostituzione con la Tares (o Res), acronimo che sta per tributo comunale sui rifiuti e servizi, tributo basato sulla superficie dell’immobile di riferimento che prevede la copertura economica del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché il concorso al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (polizia locale, anagrafe, ufficio tecnico, pubblica illuminazione, pubblica istruzione, manutenzione stradale e del verde pubblico, eccetera). Si può affermare, quindi, che al suo interno conviva una duplice natura: quella di tassa, destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e quella di imposta, volta a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni;
il presupposto della Tares sembra complessivamente più assimilabile ad un’imposta che ad una tassa, soprattutto per la parte relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la sua conformazione alla copertura suddivisa di un servizio piuttosto che alla sua precisa ed individuata fruizione, con chiaro mancato rispetto dei principi di cui all’art. 53 della Costituzione, che comporterà una quantità considerevole di ricorsi con il sicuro intervento da parte della Corte costituzionale. La Tares, tributo con finalità di scopo non omogenee, mutua dalle precedenti norme Tarsu e Tia modalità gestionali e modalità di calcolo della tariffa, articolate sia in una quota fissa che in una variabile (si veda il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999) che non considera, né recepisce, adeguatamente le indicazioni pervenute dalle autorità europee e i precetti costituzionali in tema di progressività della fiscalità;
la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), pur introducendo diverse modifiche alla disciplina della Tares e differendo ad aprile 2013 la concreta operatività del tributo (termine ulteriormente differito al 1° luglio 2013 con l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 1 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2013), ha comunque delineato un quadro normativo finale ben lungi dall’eliminare tutte le criticità della disciplina, sia con riguardo ai suoi fondamenti sostanziali, sia per quanto riguarda la coerente realizzazione degli obiettivi dell’imposizione, e nulla hanno modificato le disposizioni introdotte dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2013;
considerato che:
rimane residuale la concreta possibilità di istituire una tariffa, riservata a quei soli comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, che “possono” e neanche “devono”, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo. Resta, quindi, inevaso l’obiettivo finale dell’applicazione trasparente del principio europeo del “chi più inquina più paga”, e si contravviene ad una sana politica fiscale che abbia la finalità di orientare verso comportamenti virtuosi (sulla base della produzione effettiva dei rifiuti non riciclabili inviati a raccolta/smaltimento), venendo meno, così, al giusto obiettivo giuridico di far pagare agli utenti l’esatta fruizione del servizio e nel modo più preciso possibile;
al fine di favorire la fuoriuscita dalla situazione emergenziale nel settore della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, occorre puntare innanzitutto alla riduzione della produzione, primo obiettivo comunitario, e al superamento della ormai anti-comunitaria politica della “valorizzazione energetica” degli stessi e puntare decisamente alla loro valorizzazione materiale e considerare il “rifiuto” una risorsa, piuttosto che un costo. Ciò risponde agli obiettivi della Comunità europea e consente di avviare il Paese verso “una società a rifiuti zero”, incoraggiando le migliori scelte di acquisto dei cittadini e di produzione da parte delle imprese;
l’introduzione della Tares si pone in controtendenza rispetto al percorso obbligato dell’indirizzo evolutivo in materia di rifiuti, negando di fatto la trasformazione tariffaria, il modo universalmente più efficace e riconosciuto, per rendere economicamente competitivo il riuso ed il riciclo dei rifiuti, rispetto alle operazioni di smaltimento;
il comma 23 dell’art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha, altresì, una formulazione generica e manca la definizione e qualificazione certa di quell’autorità competente che dovrebbe approvare il piano finanziario annuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe per la componente rifiuti del tributo stesso;
le norme relative alla riscossione sono straordinariamente vincolanti e non armonizzate con le esigenze di transizione derivanti dal doppio sistema di prelievo già vigente. Nella specie, non è prevista la possibilità di affidare la gestione dell’entrata al soggetto gestore del servizio di igiene urbana, con la conseguenza che i Comuni, che si servono di soggetti gestori, lo dovrebbero immediatamente internalizzare;
il 22 gennaio 2013, alla Camera dei deputati, in sede d’esame del decreto-legge n. 1 del 2013, riguardante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2013, il Governo, con l’ordine del giorno 9/05714/008, si è impegnato “ad assumere con urgenza le iniziative anche normative necessarie a porre rimedio ai rilevanti problemi applicativi ed organizzativi dei comuni, nonché ad evitare il prodursi di una crisi nei bilanci dei comuni e/o dei gestori del servizio rifiuti”. L’ordine del giorno ribadiva la necessità di “un profondo ripensamento della struttura stessa di questo tributo nell’ambito di una revisione complessiva del federalismo municipale ed in particolare della finanza locale, tenuto conto del regime sperimentale in atto dal 1° gennaio 2012 per l’Imu”;
la Tares, inoltre, è stata concepita nell’ottobre del 2011 come imposta a copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune, quando ancora era vigente l’esenzione dall’Imu dell’abitazione principale. L’attuale sistema impositivo pone il fondato sospetto che vengano fatti pagare due volte alle famiglie residenti e alle imprese gli stessi servizi indivisibili, già coperti con l’imposizione dell’Imu, con la maggiorazione sulla tariffa per i rifiuti, calcolata in base ai metri quadri degli immobili;
la superficie imponibile soggetta alla maggiorazione per i servizi indivisibili con tariffa da 0,30 a 0,40 euro per metro quadro, oltre a costituire un ulteriore e generale incremento del carico fiscale in capo ai contribuenti, comporterà senz’altro un aumento della tassazione per le attività commerciali, industriali ed artigianali, considerata l’inedita estensione a nuova tassazione di aree scoperte pertinenziali, prima escluse dal pagamento della tassa, incrinando ancor di più il rapporto di fiducia fra istituzioni e cittadini. Introducendo, in pratica, un’ulteriore patrimoniale mascherata e non rispettosa dell’art. 53 della Costituzione;
la creazione di una forma ibrida, per quanto transitoria, tra vecchia e nuova normativa sulla materia sembra portare come unica conseguenza, di fatto, una nuova forma d’imposizione: una sovrimposta statale su un’imposizione locale, in un momento storico di grave crisi in cui tutti gli osservatori economici internazionali e finanche il Fondo monetario sono concordi nell’affermare che la crisi non può essere curata con l’austerità e con ulteriore pressione fiscale e che tutte le manovre economiche in questo senso non hanno prodotto nessun risultato, se non il peggioramento della vita dei cittadini e delle imprese,
impegna il Governo a promuovere l’adozione, con la massima urgenza, di apposite misure finalizzate ad abrogare l’art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, consentendo a ciascun Comune di applicare il previgente sistema di tassazione e riscossione dei rifiuti urbani (Tarsu, Tia1 e Tia2 ovvero Tia puntuale) riservando a successivi provvedimenti un’auspicabile sostanziale revisione della disciplina del tributo in questione, al di là di mere necessità di risparmio statale e/o incapacità di alcune amministrazioni locali di attrezzarsi per la sua applicazione, diretta al contenimento della pressione fiscale a carico dei cittadini virtuosi e contemperando gradualmente l’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati, in vantaggio del loro riutilizzo per la collettività, unica fonte di risparmio qualificato sostenibile.