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venerdì 14 maggio 2010

COMPORTAMENTI POCO LIMPIDI

Torno sull'argomento di questi giorni, e cioè l'esposto presentato dalla Juventus F.c. S.p.a., in cui la società bianconera chiede la revoca dello scudetto assegnato in segreteria nell'estate del 2006 da Guido Rossi all'Inter.
Riporto testualmente pagina 4: "...Al fine di meglio illustrare le ragioni alla base del presente esposto, la Società ritiene opportuno richiamare le violazioni contestate dal Signor Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, con atti di deferimento notificati alla Juventus F.C. S.p.A. e ad altre tre affiliate (AC Milan, SS Lazio e AC Fiorentina); violazioni poi accertate dagli Organi di Giustizia Sportiva, con l’emissione di condanne di esemplare afflittività ai danni della Società esponente...".
Nel documento firmato da Jean-Claude Blanc, attuale presidente bianconero, e dall'Avvocato Michele Briamonte, legale della società, viene dunque riportato quanto deciso dalla Commissione d’Appello Federale, riunitasi a deliberare sotto la presidenza del dott. Cesare Ruperto il 7 luglio 2006.

Dal punto di vista disciplinare, secondo la Procura Federale, allora le condotte poste in essere dai signori Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, costituirono violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S. Nell'esposto presentato, il passaggio che riferisce la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza viene evidenziato in grassetto (pag.5), per sottolineare che, dopo le "nuove" intercettazioni emerse, anche altri, tra cui la dirigenza dell'Inter, intrattenevano rapporti di abitualità con i rappresentanti del settore arbitrale.
Proseguendo la lettura della sentenza della CAF si evince quanto segue (pag.5/6): "...e, in quanto diretti a procurare un vantaggio in classifica a favore della società Juventus mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale, anche violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. ...".
Riporto ed analizzo l'articolo 6 e i commi 1 e 2.
Illecito sportivo
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
Stavolta ad evidenziare in grassetto, visto che "altri" hanno pensato bene di omettere, ci pensa lo scrivente. E domando: quali sarebbero questi atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara se di partite comprate, arbitri corrotti o altro non è mai emerso nulla?
E' interessante notare come nell'esposto presentato si faccia riferimento al solo violare le norme comportamentali, quel modus vivendi che tutti adottavano e che la stessa Federazione sollecitava, mentre il passaggio in cui si evince a chiare lettere che la Juventus fu retrocessa e privata di due scudetti per non aver commesso il fatto, cioè per non aver comprato o aggiustato o taroccato nessuna partita, nemmeno una (pagina 76 della sentenza CAF), non viene preso in alcuna considerazione.
L'esposto, in cui si chiede la revoca dello scudetto e il deferimento dei tesserati della società prima classificata all’esito delle penalizzazioni delle altre, recita testuale (Pag.8): "...È dunque evidente, ad avviso della società esponente, che non sussiste il presupposto della “assenza dei comportamenti poco limpidi" ...”
E' altresì evidente, ad avviso dello scrivente, che la società Juventus F.c. S.p.a., continua, oggi come allora, ad avere comportamenti poco limpidi con una storia ricca di onore, dignità e successi.

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